L’accessibilità informatica estende il concetto di accessibilità: se le cosiddette barriere architettoniche impediscono di utilizzare appieno uno spazio o di accedere ad un determinato servizio, alcune realizzazioni informatiche, inclusi i siti Web, possono precludere l’accesso alle informazioni agli utenti fruitori con determinate disabilità.

Secondo la norma ISO 25010 l’accessibilità informatica è una sottocategoria dell’usabilità (ne parliamo nell’articolo sull’usabilità come concetto indispensabile).

La tecnoinclusività

Cos’è l’inclusività tecnologica? È non lasciare indietro nessuno a causa dell’inadeguatezza degli strumenti.

L’accessibilità informatica è proprio questo: la progettazione

  • di un software,
  • di un sito

e più in generale

  • di un servizio,
  • di un prodotto o
  • di un dispositivo

deve garantire che quanto verrà realizzato sia utilizzabile con successo anche da utenti con disabilità visive, uditive, motorie e cognitive.

Al giorno d’oggi l’inclusività passa necessariamente per l’accessibilità informatica. Anzi in particolare si è avuto e si avrà un’accelerazione verso una inclusività sempre più ampia, grazie

  • alla diffusione del digitale
  • ai progressi tecnologici
  • alla continua innovazione.

L’accessibilità informatica

L’accessibilità è la possibilità per utenti diversamente abili di fruire di un dispositivo o di un prodotto tecnologico, incluso il software e i siti web.

Un sito Web è accessibile quando è in grado di comunicare le informazioni in esso contenute al più ampio insieme di categorie di utenti possibile.

Un software è accessibile quando può essere utilizzato in autonomia da utenti diversamente abili.

Alcuni ausili permettono di aumentare il livello di accessibilità del software, ne parliamo nell’articolo primi cenni di computer e benessere.

Il quadro normativo

La Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone diversamente abili (2006) stabilisce il diritto all’accesso alle tecnologie informative e della comunicazione per le persone con disabilità.

La legge italiana di riferimento rimane la 04/2004, la cosiddetta “legge Stanca” dal nome dell’allora ministro.

Tale norma impone che i siti web
– della PA (Pubblica Amministrazione) e
– delle grandi aziende che abbiano a che fare con il pubblico
rispettino determinati requisiti di accessibilità informatica, ossia permettano l’accesso all’informazione e la fruizione dei servizi al più ampio numero di utenti possibili, includendo le categorie dei diversamente abili.

Nel 2025 tali requisiti dovranno essere rispettati anche da altri soggetti, in quanto entrerà in vigore l’EEA (European Accessibility Act), direttiva UE 2019/882 del 17/04/2019 sull’accessibilità di prodotti e servizi (dunque non solo siti web).

Esistono poi le linee guida, che comprendono raccomandazioni pratiche e dettagliate:

 

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